ESENZIONI FISCALI
Con l’entrata in vigore della Legge 190 del 23/12/2014, Legge di stabilità 2015, che abroga i commi 2 e 3 della Legge 342/2000 le agevolazioni fiscali sono previste esclusivamente per gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trent’anni.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
  • costruiti da trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato)
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre presentare alcuna domanda non è necessaria l’iscrizione ad un registro storico; se un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade ed aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria il cui importo è determinato dalla Regione.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

Da alcune regioni non è attuato quanto previsto dall’Art. 1 comma 666 della Legge 190 e dalla Legge n. 145 del 30/12/2018( art. 1 comma 1048) ed è mantenuta l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà per gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali purchè muniti di riconoscimento di storicità, quindi iscritti nei Registri A.S.I., Fiat, Lancia, Alfa Romeo o FMI per i motoveicoli; se un veicolo ultraventennale è posto in circolazione su strade ed aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria il cui importo è determinato dalla Regione.

Per i veicoli e motoveicoli ultratrentennali l’imposta provinciale di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è fissata in € 51.64 per gli autoveicoli ed € 25.82 per i motoveicoli.

In una casistica particolare rientrano gli autoveicoli immatricolati “autocarro”, anche se riconosciuti d’interesse storico collezionistico, per i quali in diverse Regioni non sono applicate le disposizioni previste dalla Legge 342/2000 e vengono assoggettati al pagamento dell’intera tassa di proprietà.
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